Disegno di Legge “Legge di stabilità regionale 2023/2025” . Art.6 e 7 norme per gli ASU

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA     DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente della Regione (SCHIFANI)

su proposta dell’Assessore regionale per l’economia (FALCONE)

il 28 dicembre 2022

XVIII Legislatura
Numero 245
del 28.12.22

Legge di stabilità regionale 2023/2025

—-O—-

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Articolo 1 – Assegnazioni finanziarie ai Comuni, ai
liberi Consorzi Comunali ed alle Città Metropolitane e
spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2021/2027.

Comma 1 – La norma ridetermina le assegnazioni dei
trasferimenti di parte corrente, così come disciplinate
dalla legge regionale n. 5/2014 in favore dei Comuni,
mentre, per le Città Metropolitane e dei Liberi consorzi
Comunali con l’art. 7, comma 3, della legge regionale
13/2022 è già stato autorizzato lo stanziamento annuo di
98.500.000,00 per gli anni 2023 e 2024;
Commi 2 e 3 – La norma provvede ad assegnare ai Comuni e
agli Enti intermedi le somme per le spese di investimento
da sostenere nel triennio 2023-2025 a valere sulla
programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione assegnato
alla Regione Siciliana per il periodo 2021-2027.

Articolo 2 – Norme per il personale degli EE.LL. –
Modifiche e abrogazioni

Comma 1 – Il legislatore con le disposizioni riportate al
comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 29/2021
ha ridotto gli anni di applicazione del beneficio
(contributo per gli enti locali in dissesto, in ragione
del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del
decreto del Ministero dell’interno previsto dall’articolo
263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in
soprannumero), indicando che il periodo di riferimento
del dissesto finanziario dell’ente da considerare, non è
più quello relativo agli anni 2014-2023, ma quello
compreso fra il 2014 ed il 2021.
La norma, pertanto, è volta a garantire gli equilibri di
bilancio dei comuni che versano in stato di dissesto e
che hanno personale in sovrannumero. La spesa pari 2.400
migliaia di euro è a valere sul Fondo di cui all’articolo
6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modificazioni. Gli Enti oggi interessati da tale
provvidenza sono: Cassaro, Cerda, Militello Rosmarino,
Mirabella Imbaccari, Riesi, Taormina, Tortorici.
Commi 2 e 3. Il comma 7 ter dell’articolo 30 della legge
regionale n. 5/2014, dispone: Per garantire la conferma
dei processi di stabilizzazioni già conclusi o da
concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti
di cui ai commi 7 e 9 dell’articolo 30 della legge
regionale n. 5/2014 per i quali l’Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro non
ha proceduto all’emissione del relativo provvedimento di
copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui
ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare per
il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio,
gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei
limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e
10 del presente articolo, con le modalità previste dai
medesimi commi 7 e 9 .
Per effetto di successive modifiche normative (L.R.
15/2017 art. 9, L.R. 9/2021 art. 26 e, da ultimo L.R.
13/2022, art. 8, c.17) la predetta disposizione è stata
applicata anche per il sessennio 2017-2022, purché nel
limite massimo di nove esercizi finanziari con decorrenza
dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro.
Al fine di compensare l’eventuale squilibrio finanziario
degli enti interessati, determinato dalla spesa
affrontata per sopperire ai processi di stabilizzazione,
è necessario garantire il contributo de quo anche per
l’anno 2023. Pertanto, con i commi 3 e 3 bis della
disposizione in esame si estende il beneficio all’anno
2023.
Gli Enti interessati dall’intervento sono così
individuati: Aragona, Caprileone, Monterosso Almo, Piazza
Armerina, San Salvatore di Fitalia, Butera, Naso,
Valverde, Villabate ed ex Provincia regionale di Trapani.
Comma 4 – L’intervento riguarda la prosecuzione dei
lavoratori ex Pumex per il Comune di Lipari.
Comma 5 – L’introduzione di questa norma tende a
compensare l’abrogazione delle svariate riserve che negli
anni hanno creato disparità di trattamento tra i vari
Comuni isolani.
Comma 6 – La modifica proposta al comma 6 deriva
dall’esigenza di correggere un refuso contenuto nel testo
della norma inserita nella legge regionale n. 16/2022 che
rende poco chiara la finalità della norma medesima, come
richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Comma 7 – In ordine all’abrogazione proposta al comma 2,
occorre rilevare che, l’art. 13 comma 14 della Legge di
Stabilità 25 maggio 2022, n. 13, ha autorizzato la spesa
di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca,
destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU
relative al procedimento di liquidazione della fondazione
Pardo . La norma di che trattasi è stata impugnata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con Deliberazione
del 21 luglio 2022 per presunta violazione della Carta
Costituzionale. Nella considerazione che l’impugnativa di
che trattasi risulta fortemente argomentata, si propone
l’abrogazione dell’art.13 per giungere alla cessazione
della materia del contendere.

Articolo 3 – Misure in materia di finanziamento dell’ARPA
Sicilia

Con l’art. 90 della Legge Regionale n. 6 del 03/05/2001 e
ss.mm.ii. è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Sicilia, che opera per la
tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la
prevenzione e promozione della salute collettiva,
perseguendo l’obiettivo dell’utilizzo integrato e
coordinato delle risorse, al fine di conseguire la
massima efficacia nell’individuazione e nella rimozione
dei fattori di rischio per l’uomo e per l’ambiente. Oltre
alla L.R. n. 6/2001 istitutiva di ARPA Sicilia i
riferimenti di legge e di sistema che costituiscono il
perimetro fondamentale su cui può e deve muoversi
l’azione amministrativa sono l’articolo 9 comma 1 della
Legge n. 132/2016, che prevede che i Livelli Essenziali
delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA)
costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il
territorio nazionale per le attività di cui all’articolo
3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai
fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione
collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza
sanitaria e il comma 3 che ne definisce i criteri di
finanziamento.
Pertanto sotto il profilo del finanziamento di ARPA
Sicilia, il comma 10 del predetto art. 90, così come
novellato dall’art. 58 della L.R. n.9/2015, deve essere
modificato prevedendo le seguenti risorse:
– un contributo annuale di funzionamento indistinto
– un contributo annuale a valere sul fondo sanitario
regionale per il perseguimento degli obiettivi di
prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali
e climatici associati direttamente e indirettamente alla
prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati
all’erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per
prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base
degli indirizzi dettati dalla giunta regionale su base
triennale.

Articolo 4 – Disposizioni per settore della forestazione

Commi 1, 2 e 3. La norma proposta ridetermina, per l’anno
2023, la dotazione finanziaria per il settore della
Forestazione prevista dal comma 1 dell’articolo 22 della
legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive
modificazioni (euro 91.435.813,37), rideterminandola in
euro 174.300 migliaia per l’anno 2023, comprensivi
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 destinata
agli interventi di prevenzione antincendio di cui
all’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n.
36 e successive modificazioni, comprensivi del servizio
aereo A.I.B.
Comma 4. La dotazione finanziaria per il settore della
Forestazione prevista dal comma 1 viene integrata
dell’importo di 74.000 migliaia di euro finanziato con le
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Articolo 5 – Trasporto gratuito forze dell’ordine

Il presente articolo mira a garantire in continuità con
gli esercizi precedenti, la gratuità del trasporto per il
personale delle forze dell’ordine, delle forze armate,
dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti previsti
dalla norma che utilizzano i mezzi pubblici per motivi di
servizio.

Articolo 6 – Integrazione oraria del personale A.S.U. in
utilizzazione al Dipartimento regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana

Presso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità
Siciliana, in ragione delle previsioni dell’articolo 11
della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, presta la
propria attività lavorativa, in ragione di venti ore
settimanali un bacino di personale ASU pari a 282 unità,
che ha concorso e concorre in maniera decisiva alle
attività di fruizione dei luoghi della cultura gestiti
dal Dipartimento BB.CC. e I. S., considerate le criticità
elevate causate dal collocamento in quiescenza del
personale addetto, non sostituito per le note limitazioni
alle procedure di reclutamento delle Amministrazioni. A
decorrere dal mese di settembre e fino al 31 dicembre
2022, al fine di scongiurare la possibile chiusura dei
siti della cultura regionali, l’art. 6 comma 1 della L.R.
16 del 10.08 2022 ha autorizzato un aumento della
prestazione oraria settimanale per ciascuna unità di
personale ASU di cui all’articolo 11 della legge
regionale 22 febbraio 2019, n. 1, sino alla concorrenza
delle 36 ore settimanali. Considerati i risultati
ottenuti grazie all’integrazione oraria presso i singoli
istituti periferici, che ha consentito di ampliare la
fruizione in numerosi dei luoghi della cultura siciliana,
si ripropone per tutto l’anno 2023 l’integrazione oraria
sino alla concorrenza delle 36 ore settimanali per
ciascuna unità di personale ASU di cui all’articolo 11
della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, allo scopo
di continuare a garantire una regolare copertura dei
servizi, utilizzando personale che ha dato prova di
grande coinvolgimento nelle attività de quo.

  Perso  Integr Settim  Costo  Totale IRAP    INAIL   Costo  Costo
  nale   azione ane     orario        8,50%   CAP.    annuo  mensil
  ASU    ore            (vedi                 377354         e
         settim         tabell
         anali          a
   282     16     52      13,42
                               3.148. 267.63  58.132  3.474.4289.53
                               654,08 5,60    ,97     22,65  5,22
         INAIL  retribu tasso  premio maggior totale
                zioni   di            azione  premio
                totali  tariffa       1%        da
                                             pagare

                        18,28
                3.148.6        57.557 575,57  58.132
                 54,08          ,40             ,97

Articolo 7 – Misure di sostegno al reddito

Comma 1. La norma ridetermina per il triennio 2023-2025
l’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle
attività dei soggetti inseriti nell’elenco di cui
all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28
gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni adeguandola
al fabbisogno anno 2022.
Comma 2. La norma ridetermina, per il triennio 2023-2025
l’autorizzazione di spesa per le finalità di cui
all’articolo 6 della legge regionale n. 27/2016, per i
soggetti appartenenti al bacino
Emergenza Palermo ex PIP .
Comma 3. La norma adegua il Fondo per garantire i
percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita
dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato
ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27/2016
all’importo dell’anno 2022.

Articolo 8 – Misure di sostegno per l’occupazione

La norma è finalizzata ad incentivare le politiche del
lavoro in materia di occupazione nei diversi settori
produttivi operanti sul territorio della Regione.
Il primo comma prevede la possibilità da parte delle
imprese aventi sede legale e operativa in Sicilia di
accedere ad un contributo nella misura massima di
30.000,00 euro, suddivisi nel triennio 2023-25, in
funzione di una nuova assunzione a tempo indeterminato o
per la trasformazione di un contratto già esistente a
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
comunque attivata nell’anno 2023.
Il secondo comma stabilisce un perimetro per l’accesso al
beneficio e a tutela della misura attivata prevedendo che
è ostativa alla concessione dell’incentivo ovvero diviene
causa di decadenza dallo stesso l’ipotesi in cui
l’impresa abbia proceduto nei sei mesi precedenti
l’assunzione o proceda nei ventiquattro mesi successivi
alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti
di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella
stessa unità produttiva.
Il terzo comma disciplina, da un lato, le modalità di
calcolo ai fini del contributo nell’ipotesi di rapporto
di lavoro a tempo parziale, dall’altro, l’obbligo di
valutare il reale incremento della base occupazionale
nella fattispecie di contributi erogati a favore di
imprese che esercitino influenza dominante su altre
società così come previsto dalle norme civilistiche.
Il quarto comma assegna al Dipartimento regionale delle
attività produttive la competenza in ordine alle misure
attuative, alla disciplina della base giuridica, alle
modalità di erogazione su base triennale del contributo.
Il quinto comma individua la copertura finanziaria
dell’intervento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione
per un importo complessivo di 300 milioni di euro nel
triennio 2023-25 che consentiranno di sviluppare una base
occupazionale di incremento pari a 10.000 lavoratori.
L’ultimo comma subordina l’attivazione della misura
all’esito delle procedure in materia di aiuti di Stato ai
sensi del paragrafo 3 dell’articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea.

Articolo 9 – Fondo di progettazione

I Programmi di spesa extra-regionale del ciclo di
programmazione 2014-2020, del nuovo ciclo di
programmazione 2021- 2027 e del PNRR impongono scadenze
stringenti per l’esecuzione delle opere pubbliche oggetto
di finanziamento. Occorre, a riguardo, superare la
maggiore criticità che finora ha rallentato il processo
di effettiva infrastrutturazione della nostra Regione:
l’endemica difficoltà di tutti gli Enti pubblici
siciliani, di avere progetti realmente cantierabili. Sarà
fondamentale, in tal senso, attivare un Fondo di
Progettazione che consenta alla Regione, ma anche agli
altri Enti locali dell’Isola, di dotarsi di un adeguato
parco progetti a cui potere ricorrere nei tempi imposti
dalle autorità nazionali e comunitarie che finanziano i
programmi di interventi in materia di opere pubbliche.
L’attuale quadro normativo nazionale, del resto,
nell’ottica della semplificazione e dell’accelerazione
della spesa pubblica, ha già sancito il principio per il
quale va garantito il sostegno finanziario anche alle
sole fasi di progettazione delle opere infrastrutturali
le quali, quindi, ‘sono considerate prioritariamente ai
fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro
realizzazione’ (cfr. DL 32/2019 art.1 c. 4, convertito
con Legge 55/2019).

Articolo 10 – Cofinanziamento regionale dei Programmi
operativi regionali Sicilia

1. La norma mira a consentire al Dipartimento regionale
acque e rifiuti, attesa la complessità della materia
trattata e la grave carenza di personale specializzato,
anche a seguito dei recenti pensionamenti, di avvalersi
del supporto di professionisti per le finalità di studio,
ricerca, consulenza nonché per il conferimento di
incarichi professionali.

Articolo 11 – Cofinanziamento regionale dei Programmi
operativi regionali Sicilia

La norma prevede che in sede di programmazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, sia
destinata una quota pari a 70.000 migliaia di euro ad
incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei
Programmi operativi regionali Sicilia.

Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate

In attuazione del comma 2 dell’art.8 della L.R. n. 24 del
15 maggio 1991 è stata emanata dall’Autorità di bacino
regionale la direttiva sovralluvionamenti, approvata con
Decreto del Segretario Generale n. 60 del 24 marzo 2022 e
pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile
2022, che ha dettato disposizioni in materia di rimozione
dei sedimenti da sovralluvionamento nel rispetto della
pianificazione adottata dall’Autorità in materia di
rischio idraulico e di tutela della qualità dei corpi
idrici al fine di prevenire situazioni di pericolo e
rischio idraulico contemplando il rispetto dell’ambiente
fluviale dei processi di dinamica dei sedimenti, della
funzione di corridoio ecologico del corso d’acqua anche
ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
La direttiva ha previsto che con successivi provvedimenti
sarebbero stati forniti ulteriori aggiornamenti ed
elementi finalizzati all’ottimizzazione delle attività.
Conseguentemente viene istituito il capitolo di entrata
in cui fare confluire gli introiti da corrispettivi
previsti all’art. 8 della direttiva per eventuali
riutilizzi a scopi privati dei materiali rimossi, con una
stima di entrata a partire dall’anno 2025 di euro
10.000,00.

Articolo 13 e 14 – Fondi speciali e tabelle –
Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

Si tratta dell’approvazione delle tabelle dell’Allegato 1
– parte A e parte B, nonché le tabelle complessive della
Finanziaria.

Articolo 15 – Riduzioni autorizzazioni di spesa

Comma 1. La decisione della Corte dei Conti del 3
dicembre 2022 relativamente al Rendiconto Generale della
Regione Siciliana per l’esercizio 2020 ancora non è stata
notificata e pertanto non si conoscono esattamente le
motivazioni. Nel testo della decisione pubblicata sul
sito della Corte dei Conti risulta che il giudizio viene
comunque sospeso sollevando, ai sensi dell’art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, con separata ordinanza,
questione di legittimità costituzionale per gli aspetti
concernenti l’esatta quantificazione degli stanziamenti
definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio
dell’esercizio 2020 in relazione al disavanzo
finanziario.
Prudentemente nelle more della predetta notifica si
accantonano in un fondo le risorse necessarie per far
fronte all’eventuale copertura nell’esercizio 2023, che
potranno essere svincolate e destinate alle Missioni e ai
Programmi degli interventi dell’Allegato 2 che
contestualmente sono ridotti.

Comma 2. Con l’articolo 23, comma 2 del D.L. 22-3-2021,
n. 41 modificato dall’ art. 57, comma 1, D.L. 25 maggio
2021, n. 73 e convertito, con modificazioni, dalla L. 23
luglio 2021, n. 106 è stato previsto un ristoro delle
minori entrate Covid-19 per l’anno 2021 analogamente a
quanto previsto per l’anno 2020. Dalle valutazioni
effettuate delle entrate per l’anno 2021 si stimano
minori entrate per euro 150 milioni oltre alle risorse
già assegnate alla Regione Siciliana per l’anno 2021
Vengono pertanto individuati nell’Allegato 2 gli
interventi le cui autorizzazioni di spesa, nell’ipotesi
in cui la somma stimata dovesse essere confermata,
vengono incrementate.

—-0—-

Art. 1.
Assegnazioni finanziarie ai Comuni, ai liberi Consorzi
Comunali ed alle Città Metropolitane e spese di investimento a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027

1. L’autorizzazione di spesa per le finalità del comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modificazioni, come determinata dall’articolo 7, comma
1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata,
per l’esercizio finanziario 2023 in euro 326.997.500,00 e, per
l’esercizio finanziario 2024 in euro 170.000.000,00 a cui non si
applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 6 della
legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione
18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Per il triennio 2023-2025, la dotazione del fondo di cui al
comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, come determinata dall’articolo 7, comma
2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 ed è rideterminata
in Euro 115.000.000,00 per l’anno 2023, in euro 120.000.000,00
per l’anno 2024 e in euro 125.000.000,00 per l’anno 2025 ed è
finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2021-27 (Missione 18, programma 1).

3. Per il triennio 2023-2025, il contributo sulle spese in
conto capitale di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è finanziato, a
valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27, ed è
determinato in 50.000.000,00 euro per l’anno 2023, in euro
55.000.000,00 per l’anno 2024 e in euro 60.000.000,00 per l’anno
2025 (Missione 18, programma 1).

Art. 2.
Norme per il personale degli EE.LL. – Modifiche e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 8 della
legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per
l’esercizio finanziario 2023 (Missione 18 Programma 1 capitolo
191301).

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto
2017, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole
l’ulteriore sessennio 2017-2022 sono sostituite dalle parole
l’ulteriore settennio 2017-2023 e le parole nove esercizi sono
sostituite dalle parole dieci esercizi ;

3. Al comma 17 dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio
2022, n. 13, dopo le parole pari a 1.970 migliaia di euro sono
aggiunte le parole per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e
2023 .

4. Le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 8 della L.R.
13/2022, si applicano anche per l’esercizio finanziario 2023
(Missione 18 Programma 1 capitolo 314142).

5. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1
dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modificazioni rimane nella disponibilità
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica per essere destinata alla concessione di
contributi in favore dei Comuni del territorio regionale,
finalizzata a progetti o interventi legati a specifiche esigenze
connesse alle funzioni e ai servizi svolti, nonché in aggiunta ai
benefici concessi dallo Stato a sostegno delle Unioni dei Comuni,
previste dall’art. 32 del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell’Assessore
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, previo parere
della Conferenza Regione – Autonomie Locali, sono definiti i
criteri e le modalità di erogazione dei contributi del presente
comma.

6. Al comma 1 dell’art. 16 della legge regionale 10 agosto
2022, n. 16, le parole risorse trasferite per le medesime
finalità sono sostituite dalle parole relative risorse.

7. L’articolo 13 comma 14 della legge regionale 25 maggio
2022, n. 13, è abrogato.

Art. 3.
Misure in materia di finanziamento dell’ARPA Sicilia

1. Il comma 10 dell’articolo 90 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, modificato dall’articolo 58, comma 2 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, è cosi sostituito:

10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui all’art.
9, comma 1 della legge n. 132/2016, al fine di garantire
l’autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per
le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all’ ARPA
Sicilia:
a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di
7.000.000,00 (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);

b) un contributo annuale a valere sul fondo sanitario
regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione
primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici
associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al
controllo dei rischi sanitari correlati all’erogazione dei LEA e
al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali
caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla giunta
regionale su base triennale. Per l’esercizio finanziario 2023, è
quantificato in misura massima pari a 24.000.000,00, nel rispetto
delle disposizioni che disciplinano i LEA, e a decorrere
dall’esercizio finanziario 2024 è commisurato agli indirizzi
programmatici dettati dal governo. .

2. Il comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale 7 maggio
2015 n. 9 è soppresso.

3. Per l’esercizio finanziario 2023 il contributo annuale di
funzionamento di cui al comma 1, lett. a), per l’importo di euro
7.000 migliaia, è finanziato mediante l’utilizzo delle risorse
vincolate nel risultato presunto di amministrazione all’1/1/2022
relative alla Missione 20 Programma 3 capitolo 613954 Fondo cui
fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al
deposito in discarica dei rifiuti solidi .

Art. 4.
Disposizioni per settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell’articolo 47
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, l’autorizzazione di
spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1
dell’articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e
successive modificazioni è rideterminata in euro 174.300 migliaia
per l’anno 2023.

2. Per le finalità dell’articolo 6 della legge regionale 16
agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l’autorizzazione
di spesa di cui al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale
15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata
in euro 7.000 migliaia per l’esercizio finanziario 2023, cui si
provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 20,
Programma 3, capitolo 215746).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 per complessivi euro
174.300 migliaia per l’esercizio finanziario 2023, sono iscritte
nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900
migliaia;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900
migliaia;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500
migliaia;

d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001,
articolo 2 euro 5.000 migliaia;

e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000
migliaia;

f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000
migliaia.

4. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione 2021-2027, una quota pari a 74.000 migliaia di euro è
destinata, per l’anno 2023, ad incremento del Fondo destinato
alle esigenze di cui all’articolo 47, comma, 8 della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9 (Missione 20, Programma 3, capitolo
215746).

Art. 5.
Trasporto gratuito forze dell’ordine

1. Per le finalità di cui all’articolo 86 della legge
regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i medesimi
benefici per l’anno 2023, nel limite di 1.200 migliaia di euro
(Missione 10, Programma 1, capitolo 476521).

2. È altresì autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per
l’abbattimento del costo del biglietto per le forze dell’ordine,
forze armate, Corpi dello Stato nonché per pubblici dipendenti
nell’espletamento delle loro funzioni per il trasferimento da e
verso la Sicilia per le isole minori, a valere sulle
disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520.

Art. 6.
Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana

1. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge
regionale 10 agosto 2022, n. 16 è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2023, la spesa di 3.500 migliaia di euro (Missione
15, Programma 3, capitolo 377923). Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 13/2022
(Missione 15, Programma 3, capitolo 215785).

Art. 7.
Misure di sostegno al reddito

1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle
attività dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo
30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e
successive modificazioni, di cui all’articolo 11, comma 1, della
legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è rideterminata in euro in
euro 48.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari
2023, 2024 e 2025 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui all’articolo 6 della legge regionale
n. 27/2016, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11,
comma 3, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è
rideterminata in euro 26.000.000,00 annui per ciascuno degli
esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4,
capitolo 313727).

3. All’articolo 18, comma 5, della legge regionale 25 maggio
2022, n. 13 la cifra 183.882.543,36 e sostituita con
184.682.543,36 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

Art. 8.
Misure di sostegno per l’occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell’occupazione, per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni
dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato nel corso dell’anno 2023, è riconosciuto alle
imprese avente la sede legale e di almeno una unità produttiva
nel territorio della Regione un contributo massimo di euro
30.000,00 nel triennio 2023-2025 per ciascun lavoratore
contrattualizzato.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro
che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né
procedano nei ventiquattro mesi successivi alla stessa a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la
medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

3. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,
il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle
ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario
normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento
della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni
del numero degli occupati verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. L’accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di
erogazione degli stessi saranno disciplinate con apposito avviso
pubblico emanato dal Dipartimento regionale delle attività
produttive.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente norma
si provvede nel triennio 2023-25 con le risorse da imputare a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/27 per 100 milioni di
euro per ciascun esercizio finanziario.

6. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 9.
Fondo di progettazione

1. Al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari Programmi
di spesa extraregionali, il pieno utilizzo di tutte le risorse
comunitarie e nazionali destinate ad investimenti in Sicilia, è
istituito un Fondo di progettazione per la Regione, per gli Enti
pubblici regionali e gli Enti locali dell’Isola. Al Fondo di
progettazione sono destinati 200.000 migliaia di euro a valere
sui fondi della politica unitaria coesione a titolarità
dell’Amministrazione regionale.

2. Con successivo decreto dell’Assessore per le Infrastrutture
e la Mobilità, che sarà adottato entro i successivi 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate
le modalità di accesso al Fondo di cui al precedente comma.

Art. 10.
Istituzione capitolo per incarichi professionali Dipartimento
acque e rifiuti

1. Per le finalità di studio, ricerca, consulenza nonché per
il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle
attività del Dipartimento regionale acque e rifiuti, è
autorizzata la spesa annua di euro 100.000,00 per gli esercizi
finanziari 2023, 2024 e 2025.

Art. 11.
Cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali
Sicilia

1. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione 2021-2027, una quota pari a 70.000 migliaia di euro è
destinata, per l’anno 2023, ad incremento del Fondo per il
cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali
Sicilia (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950).

Art. 12.
Disposizioni in materia di entrate

1. Al comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991
dopo le parole copertura di eventuali danni aggiungere la frase
ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati
dei materiali rimossi.

Art. 13.
Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui
all’articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio,
destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate
nella tabella A .

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla
legge di stabilità sono determinati nell’allegata tabella G .

Art. 14.
Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Gli interventi individuati nell’allegato 1 – Parte A della
presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del
triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell’allegato 1 – Parte B della
presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del
triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della
presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella
medesima.

Art. 15.
Riduzioni autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli
interventi dell’Allegato 2 sono ridotte, nell’anno 2023, per
l’importo di euro 692.171.832,68, nelle more della notifica della
decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 relativa alla
sospensione del giudizio di parifica del Rendiconto Generale
della Regione Siciliana per l’anno 2020.

2. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli
interventi dell’Allegato 2 sono ridotte, nell’anno 2023, per
l’ulteriore importo di euro 150.000 migliaia, nelle more della
quantificazione delle minori entrate per l’anno 2021 individuate
dal tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle
finanze di cui al comma 2 dell’articolo 111 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

Art. 16.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge,
e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non
diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2023.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

Precedente Comunicato Agli Enti Utilizzatori : "Prosecuzione attivita' socialmente utili sino al 31 Dicembre 2023" Successivo Disegno di Legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2023"